STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE PERCORSO DELLA MEMORIA ROSSOBLU’
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TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – TIPOLOGIA
Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE PERCORSO DELLA MEMORIA ROSSOBLU’, con sede in Casalecchio di Reno.
Art. 2) L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.
Art. 3) L’Associazione assume la forma di “Associazione non riconosciuta” secondo quanto stabilito nel Codice Civile e, ai fini fiscali, quella di “Ente non commerciale”.

TITOLO II
SCOPI SOCIALI
Art. 4) L’Associazione è aconfessionale e apartitica, non persegue scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa avente come scopo fondamentale la testimonianza, la riscoperta, la promozione e la diffusione della tradizione legata al Bologna Calcio, al tifo rossoblù e allo sport in generale; a tal fine l’associazione collabora liberamente con enti e associazioni in
teressate agli stessi ideali.

Al fine di conseguire gli scopi sociali, l’Associazione potrà:
– organizzare e gestire manifestazioni sportive e culturali, spettacoli, rappresentazioni teatrali, incontri conviviali, dibattiti, rassegne e mostre;
– organizzare e gestire eventi che abbinino l’interesse per il Bologna Calcio e lo sport in generale con altre forme di cultura quali la musica, il disegno, la pittura, la letteratura, la poesia, il teatro;
– attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati e associazioni interessate per la gestione diretta di spazi, strutture, musei e mostre;
– curare contatti e scambi organizzativi e culturali con enti e associazioni che abbiano finalità affini;
– esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti, quali, a titolo di esempio, gestire bar e punti ristoro.
Non è consentita in alcun modo la remunerazione da parte dell’Associazione ai propri soci per le loro prestazioni in ambito associativo, mentre per i rimborsi spese ci si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III
ASSOCIATI
Art. 5) Il numero degli associati è illimitato e possono aderire tutte le persone aventi la capacità di agire, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione, che condividano la stessa passione per il Bologna Calcio e si impegnino a realizzare gli scopi dell’Associazione e ad osservarne lo statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Sono previste tre categorie di Soci:
– i Soci Fondatori
– i Soci Ordinari
– i Soci Onorari
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto il presente Statuto all’atto della fondazione dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che ottengono la qualifica di socio, previa presentazione di apposita domanda, in una fase successiva alla costituzione.
Sono Soci Onorari coloro che, per particolari motivi, il Consiglio Direttivo si pregia di nominare a tale titolo. I Soci onorari non versano la quota associati
va annuale, non partecipano all’Assemblea se non espressamente invitati e comunque non hanno diritto di voto.
L’adesione all’Associazione comporta per i Soci Fondatori e i Soci Ordinari maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa annua, il diritto di voto nell’Assemblea in ogni materia oggetto di delibera, comprese l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni Socio Fondatore e Socio Ordinario maggiorenne ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di partecipazione.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, adeguandosi alle deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Art. 6) L’organo designato ad approvare l’ingresso dei nuovi soci o per deciderne l’allontanamento è il Consiglio direttivo.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo, la domanda dovrà essere presentata con l’osservanza delle seguenti mo
dalità:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
3) liberatoria per il trattamento dei dati personali.
Qualora il Consiglio direttivo ritenga non esistano i presupposti per consentire l’ammissione a socio, deve fornirne adeguata motivazione per iscritto all’aspirante.
Contro il provvedimento di mancata ammissione l’aspirante socio può presentare ricorso che verrà discusso dall’Assemblea nella prima convocazione ordinaria.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso.
Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi
sociali;
c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o mate
riali all’Associazione;
d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.
e) per la mancata partecipazione all’Assemblea per 4 volte consecutive senza provvedere a delega nei confronti di altro socio;
Salvo il caso di morosità nel pagamento della quota associativa protratta per
oltre un mese, negli altri casi prima di procedere all’espulsione devono essere
contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, con
sentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provve
dimento di espulsione; sul ricorso deciderà con delibera l’Assemblea, nella
prima riunione ordinaria.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto
all’Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio
direttivo.

TITOLO IV
RISORSE ECONOMICHE
Art. 7) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per
lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative annuali e/o particolari versate dai soci;
b) contributi e sovvenzioni erogate sia da enti pubblici e privati, che da privati
cittadini;
c) donazioni, lasciti, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;
d) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
e) entrate derivanti dall’incasso di spettacoli musicali e teatrali;
f) entrate derivanti dai proventi di serate conviviali;

g) entrate derivanti dalla gestione di bar e punti ristoro;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili, nemmeno mortis causa, né rivalutabili. Gli stessi, come anche le somme versate liberamente dai soci, non sono rimborsabili in nessun caso.
Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di marzo il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’Assemblea dei soci. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 8) Sono organi e cariche dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente;
e) il Segretario;
f) il Cassiere
Le cariche di Segretario e Cassiere possono anche essere riunite in un’unica persona.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 9) L’Assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori e i Soci Ordinari maggiorenni; può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente, previa determinazione del Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 della base sociale; in quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e adempie ai seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio precedente;
b) eleggere all’occorrenza il Presidente e i membri del Consiglio direttivo;
c) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
f) deliberare sui ricorsi presentati da aspiranti non ammessi alla qualità di soci da parte del Consiglio direttivo;
g) deliberare sui provvedimenti proposti dal Consiglio Direttivo in relazione ad infrazioni statutarie dei soci o degli organi sociali;
h) deliberare sui ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione. L’assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare
sulle seguenti materie:
a) scioglimento dell’Associazione;
b) proposte di modifica dello statuto sociale;
c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto o telefonico da fare pervenire al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data fissata.
L’Assemblea straordinaria è convocata con qualunque mezzo che costituisca prova scritta della ricezione da parte di ciascun socio dell’avviso di convocazione, almeno otto giorni prima della data fissata.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, tranne
quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, nel qual caso è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due per ogni socio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano presente.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di soci tale da rappresentare la maggioranza di tutti gli associati. Analoga maggioranza è richiesta in caso di votazione riguardante lo scioglimento dell’associazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L’elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (art. 2532 Cod. Civ.) e sulla sovranità dell’assemblea dei soci. Possono essere nominati a ricoprire le cariche sociali tutti i soci maggiorenni. Il diritto di voto si esercita attribuendo fino a due preferenze.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere trascritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l’assemblea e dal verbalizzante.
Dopo l’approvazione le deliberazioni e i rendiconti saranno messi a disposizione dei soci per un periodo di 15 giorni all’interno della sede sociale.
Art. 10) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici consiglieri eletti fra tutti i soci maggiorenni. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ne fa parte di diritto il Presidente dell’Associazione – che è anche Presidente del Consiglio direttivo –, mentre il Consiglio stesso nomina al suo interno un Vice-Presidente, un Segretario e un Cassiere, qualora non abbia già provveduto l’Assemblea.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri componenti, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e deve riunirsi almeno una volta all’anno entro il 31 marzo.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano e delibera per alzata di mano.
La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. Non sono ammessi voti per delega.

I Consiglieri che abbiano un interesse personale diretto e/o indiretto all’oggetto di una delibera, in conflitto, anche potenziale, con l’interesse dell’Associazione, hanno l’obbligo di dichiararne l’esistenza ed astenersi dal voto.
I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservati agli atti.
I compiti del Consiglio direttivo sono i seguenti:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) approvare la programmazione delle attività, degli eventi, delle manifestazioni e degli spettacoli;
c) predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;
d) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi per i soci, nonché il termine entro il quale eseguirli;
e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
g) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
h) deliberare nel caso ritenga non esistano i presupposti per l’accettazione della domanda di ammissione a socio;

i) deliberare sull’espulsione dei soci;
j) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci maggiorenni;
k) redigere l’eventuale regolamento interno.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dei responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominate. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.
Il membro del Consiglio direttivo che non presenzi a quattro riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito con le modalità prima indicate.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o telefonico da fare pervenire al domicilio dei membri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, e dovranno contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Art. 11) Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all’attuazione delle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il Vice-Presidente fornisce prova dell’impedimento momentaneo del Presidente anche a mezzo di delega conferita da quest’ultimo.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dell’Associazione tra i soci maggiorenni, dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, l’Assemblea dell’Associazione provvede a sostituire il Presidente.
Art. 12) Il Vice-Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell’Assemblea.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Art. 13) Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, aggiorna il libro soci, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento delle sue mansioni.
Partecipa alle riunioni dell’Assemblea e alle sedute del Consiglio, avendo il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.
Art.14) Il Cassiere cura la gestione della cassa dell’associazione e tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, cura, controlla e aggiorna la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 15) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII
RINVIO
Art. 16) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo